LegaCoop COMO - Statuto

IX CONGRESSO REGIONALE
26 – 27 febbraio 2007


STATUTO DELLA LEGA REGIONALE
COOPERATIVE E MUTUE DELLA LOMBARDIA


Via Palmanova, 22 – 20132 Milano
Codice Fiscale 80176910158
Presidente pro-tempore
Luca Bernaregg
Nato a Monza (MI)
Domiciliato per la carica presso:
Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20132 Milano
Codice Fiscale BRNLCU63T24F704R

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E’ costituita tra gli Enti e Organismi cooperativi e mutualistici della regione Lombardia, aderenti alla L.N.C.M., la Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia con sede in Milano (d’ora in avanti Legacoop Lombardia) - via Palmanova 22. La Lega Regionale è l’organizzazione periferica della Legacoop Nazionale., di essa fanno parte tutti gli Enti della regione aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Scopi fondamentali di Legacoop Lombardia sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata, la diffusione dell’idea della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo. Legacoop Lombardia opera affinché le cooperative e gli enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall’art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l’appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte. La Legacoop Regionale si propone di perseguire, nell’ambito della Lombardia, le finalità della Legacoop Nazionale Cooperative e Mutue, elaborando e attuando, secondo gli indirizzi dei congressi della Lega, la promozione del Movimento cooperativo quale componente dell’economia regionale; contribuendo in tal modo allo sviluppo economico e sociale della regione nel contesto di una politica di programmazione partecipata. Gli Enti cooperativi associati , sulla base delle attività svolte, si riuniscono in Associazioni regionali di settore o in dipartimenti settoriali, che operano come parte integrante nell’ambito della Legacoop Regionale. Le Associazioni di settore, quali forme autonome di articolazione del movimento, sono rette da Statuti che devono risultare in armonia con il presente, con quelli delle Associazioni nazionali di settore e con quello della Legacoop Nazionale.

ART. 2 - COMPITI DELLA LEGA REGIONALE
In osservanza dello Statuto Nazionale l’organismo Regionale della Lega delle Cooperative e Mutue della Lombardia si propone di: a) far conoscere e promuovere lo sviluppo della cooperazione, della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi attraverso ogni forma di informazione e di educazione cooperativa; b) favorire lo sviluppo degli enti associati rafforzando i meccanismi e le tutele di partecipazione dei soci, e consolidando tra gli enti stessi i rapporti economici e solidaristici; c) operare con la propria azione di rappresentanza per sollecitare l’adozione di idonee misure da parte delle istituzioni decentrate dallo Stato e degli altri organi competenti in relazione alle funzioni riconosciute dalla Carta Costituzionale. Sostenere idonee riforme legislative in tutte le istanze nelle quali si trattino materie che riguardano la cooperazione: Europa Comunitaria, Stato, Regioni. d) promuovere, coordinare e sviluppare le attività di studio, ricerca e formazione cooperativa nonché di conservazione del materiale storico e archivistico anche tramite le strutture appositamente costituite e) stipulare contratti e accordi collettivi intersettoriali f) svolgere attività di rappresentanza istituzionale presso gli Enti esterni e nelle Commissioni di interesse intersettoriale. g) contribuire a sviluppare il processo unitario all’interno del Movimento aderente a Legacoop e a costruire le più ampie convergenze fra le tre Centrali Cooperative Nazionali nell’ambito regionale; intrattenere rapporti permanenti di collaborazione con i Sindacati dei lavoratori, con le Organizzazioni professionali di categoria e con le forme organizzate di associazionismo e del volontariato h) coordinare l’attività delle Associazioni regionali di settore nella programmazione e nell’assistenza rivolta agli associati, predisponendo anche servizi unitari presso la Legacoop Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia e sviluppando le attività delle strutture interne di sistema, sia nel settore dei servizi già presenti sia di nuova costituzione, organizzando e rendendo accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza e informazione; i) adottare e promuovere presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati, politiche di pari opportunità e azioni positive per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l’accesso ai luoghi decisionali e favorire adeguate rappresentanze femminili. l) esercitare sugli enti cooperativi ad essa aderenti, in quanto struttura di rappresentanza territoriale della L.N.C.M., tutte le funzioni di vigilanza conferitele dalle leggi vigenti, anche al fine di tutelare il patrimonio indivisibile accumulato. Svolgere tutte le altre funzioni conferitele da leggi, regolamenti e atti di poteri pubblici; m) intervenire nelle composizioni delle controversie che possono sorgere fra gli organismi associati qualora essi ne facciano richiesta. Per svolgere i compiti sopra elencati la Legacoop Regionale potrà istituire sedi: Comitati provinciali Legacoop in breve C.P.L. in tutto il territorio Lombardo a cui saranno affidate al coordinatore funzioni di rappresentanza e deleghe specifiche su mandato della Direzione.

ART. 3 - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ ECONOMICHE
L’organismo regionale della Legacoop Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia e le sue articolazioni di settore non possono svolgere attività economiche, ai sensi dell’art. 5 D.L. 21/3/88 n° 86 convertito L. 20/5/88 n° 160. Il ruolo della Legacoop deve intendersi limitato alle specifiche funzioni di associazione di rappresentanza politico - sindacale ad essa assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli. E’ fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 4 - NORME PER I DIPENDENTI
I dipendenti della Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia e delle articolazioni di settore possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici aderenti alla Legacoop dandone preventiva comunicazione agli organi direttivi della struttura di appartenenza. In casi di conflitto la questione viene demandata al Comitato di Garanti di cui all’art. 23 del presente statuto. I soggetti di cui sopra non possono assumere responsabilità gestionali o incarichi di amministratore in enti economici non aderenti alla Legacoop, salvo espressa deroga da parte degli organi direttivi della struttura di appartenenza, sentito il parere dell’organismo dirigente della Legacoop Regionale Dirigenti e funzionari della Legacoop Regionale e delle Associazioni di settore devono dichiarare le loro eventuali partecipazioni in enti economici anche non aderenti alla Lega.

ART. 5 - ORGANO UFFICIALE DI STAMPA DELLA LEGA
Organo ufficiale della Legacoop Regionale delle Cooperative e Mutue della Lombardia è il trimestrale “Azione Cooperativa” e il mensile “Gestione Cooperativa”.

ART. 6 - ADESIONE ALLA LEGA
Possono aderire: a) tutte le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soccorso, legalmente costituite; b) le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati; Può essere inoltre accettata l’adesione di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi ovvero di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse, purchè le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop. L’ammissione e la conseguente proposta a Legacoop Nazionale di adesione, nonché di esclusione, degli enti di cui ai precedenti commi è deliberata dalla Giunta regionale, che definisce anche l’associazione settoriale di competenza, e ne da comunicazione alla Direzione, nella prima seduta utile. La Giunta stabilirà le modalità operative per l’istruttoria delle pratiche di adesione o esclusione.

ART. 7 – OBBLIGHI DELI ASSOCIATI
L’adesione alla Legacoop obbliga gli enti associati all’osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop, nonché all’osservanza dei seguenti adempimenti: a.- rispetto dei principi generali della cooperazione, delle disposizioni contenute nello statuto di Legacoop nazionale e nei regolamenti dalla stessa adottati.; b.- adozione del Bilancio Sociale Cooperativo c. – pagamento dei contributi associativi annuali; d. – rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi della Legacoop; e. – invio dei bilanci annuali e relativi allegati, nonché delle informazioni statistiche richieste da Legacoop. Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla Legacoop e norma delle leggi vigenti.

ART. 8 -SOSPENSIONI ED ESCLUSIONI
Il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, previa messa in mora dell’ente associato inadempiente, comporta: a) la sospensione del diritto all’assistenza da parte della Legacoop e delle strutture settoriali e territoriali e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organismi ai vari livelli; b) l’esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dalle sue strutture territoriali e settoriali. L’esclusione può inoltre essere deliberata per le società aderenti che procurino gravi danni materiali o morali al movimento cooperativo e che ne compromettano il prestigio. I provvedimenti di sospensione sono adottati dalla Direzione Regionale su proposta dell’Associazione di settore e hanno effetto sino al pagamento totale di tutte le quote dovute. I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Lega Nazionale Cooperative su proposta della Direzione Regionale.

ART. 9 - ORGANI DELLA LEGA
Sono organi della Lega: • Il Congresso Regionale • La Direzione • Il Presidente • Il Collegio dei Revisori dei Conti • Il Comitato dei Garanti.

ART: 10 - CONGRESSI ORDINARI E STRAORDINARI
Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, di norma in preparazione del Congresso Nazionale della Lega. Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione ogni volta che lo richiedano urgenti necessità, ovvero ne sia fatta apposita istanza da almeno un terzo degli Enti aventi sede nella regione. La convocazione del Congresso Straordinario può essere deliberata dalla Direzione solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
L’avviso di convocazione del Congresso con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto è inviato, a cura della Direzione Regionale, alla sede di ciascun Ente aderente, trenta giorni prima della data del Congresso. La Direzione Regionale dà comunicazione alla Lega Nazionale della convocazione del Congresso Regionale. I documenti congressuali dovranno essere messi a disposizione di tutti gli enti associati almeno venti giorni prima della data di convocazione del Congresso. Gli Enti associati devono indire la riunione dei rispettivi organi sociali con gli stessi temi e secondo le modalità e i termini deliberati dalla Direzione.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO
Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dagli Enti aderenti e dai delegati nominati dai consorzi e dalle società di rilevanza regionale individuati da apposita delibera della Direzione. Il numero dei delegati spettanti a ciascun associato è stabilito dalla Direzione in base a un Regolamento che dovrà tenere conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, del capitale sociale versato, e dei contributi associativi corrisposti, secondo i criteri stabiliti. Il Congresso Regionale elegge nel proprio seno la Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

ART. 13 - POTERI DEL CONGRESSO
Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della struttura Regionale della Legacoop in particolare spetta al Congresso: a) approvare i documenti congressuali, determinando l’indirizzo generale dell’azione della Legacoop; b) eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori e il Comitato dei garanti; c) deliberare sulle modifiche statutarie.

ART: 14 - VALIDITÀ’ DELLE DELIBERAZIONI
Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell’ora fissati nell’avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati presente. Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei delegati presenti. La elezione degli organismi sarà effettuata dai delegati del Congresso a scrutinio segreto o a voto palese secondo le decisioni del Congresso stesso

ART. 15 - LA DIREZIONE
La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei componenti, tenendo conto che la maggioranza dei componenti risulti di diretta espressione delle cooperative associate e che vi sia altresì un’adeguata rappresentanza di cooperatrici. I componenti eletti nella Direzione durano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili. la Direzione sostituisce i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, sino al massimo di 1/3 dei suoi componenti.

ART. 16 - INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ’ E DECADENZA
La Direzione definisce in apposito regolamento, i casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli; vale comunque il riferimento ai regolamenti e ai codici deliberati Nazionalmente. I componenti della Direzione che venissero a trovarsi in tale situazione, successivamente alla loro elezione, decadono automaticamente. La decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa. La Direzione può dichiarare comunque la decadenza di un proprio componente per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, previo parere del Comitato di Garanzia. La decadenza è automatica nei confronti dei componenti della Direzione che non partecipino ai lavori senza giustificato motivo per 3 volte consecutive, o che per qualsiasi motivo cessino da ogni incarico nel movimento cooperativo.

ART. 17 - RIUNIONI DELLA DIREZIONE
La Direzione è convocata dal Presidente di iniziativa propria o qualora lo richieda un terzo dei componenti della Direzione. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti. I componenti del Collegio dei revisori e del Comitato dei Garanti sono invitati permanenti alle riunioni della Direzione. La Direzione designa il segretario, che redige il verbale da approvare nella seduta seguente.

ART. 18 - POTERI DELLA DIREZIONE
La Direzione: a) dirige la Legacoop in conformità alle indicazioni del Congresso Regionale; b) approva il programma di attività della Legacoop e ne verifica annualmente la realizzazione; c) convoca il Congresso e ne stabilisce l’ordine del giorno; d) elegge il Presidente; e) elegge su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva determinandone il numero dei componenti e i compiti;. f) può eleggere uno o più Vice Presidenti g) approva i bilanci preventivi e consuntivi della Legacoop, e stabilisce le quote dei contributi associativi spettanti alla Legacoop Regionale sulla base delle previsioni di bilancio; h) approva i regolamenti; i) formula proposte motivate di ristrutturazione, fusione e scioglimento delle strutture settoriali e ratifica la costituzione di nuove strutture settoriali; j) stabilisce in base all’art.2 la struttura dei Comitati provinciali, le loro funzioni e i meccanismi elettivi sulla base di un regolamento; k) stabilisce la linea editoriale del periodico della Legacoop “Azione Cooperativa” e propone il nominativo del Direttore; l) nomina il Direttore con le relative attribuzioni e deleghe; m) verifica la conformità al presente Statuto delle decisioni delle strutture settoriali e territoriali riguardo ai propri assetti organizzativi; n) effettua, almeno ogni biennio e congiuntamente alle Direzioni delle strutture settoriali, un’analisi della situazione e delle strategie dei settori; o) approva la struttura organizzativa e i regolamenti retributivi e normativi p) convoca Convegni regionali e nomina commissioni di studio; q) convoca l’assemblea dei delegati con le modalità di cui al successivo art. 28. Parte dei poteri sopra elencati possono essere dalla Direzione delegati alla Giunta Esecutiva.

ART. 19 - PREVENTIVI E CONSUNTIVI
E’ fatto obbligo al Presidente di sottoporre alla Direzione entro il mese di dicembre dell’anno precedente, il preventivo ed entro il mese di giugno dell’anno successivo il consuntivo. L’esercizio finanziario della Legacoop Regionale coincide con l’anno legale

ART. 20 – LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, di iniziativa propria o obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei componenti. Compiti e deleghe saranno fissati con apposite delibere della Direzione Regionale Legacoop.

ART. 21 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Legacoop, convoca la Direzione e la Giunta Esecutiva e ne presiede le riunioni. Firma gli atti ufficiali della Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o da un rappresentante con apposita delega della Direzione.

ART. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da un numero di membri, stabilito dal Congresso Regionale, compreso tra 3 a 7 ed elegge al proprio interno il Presidente e il vice Presidente; I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l’uno e l’altro congresso della Legacoop. Il Collegio controlla l’amministrazione della Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa. Nel caso in cui venga a mancare il numero minimo dei componenti del collegio dei revisori alla loro sostituzione provvede la direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART. 23 - IL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di componenti, stabilito dal congresso regionale, compreso tra 3 a 7 ed elegge al proprio interno il Presidente e il vice Presidente; I componenti del Comitato durano in carica nel periodo tra l’uno e l’altro congresso di Legacoop Nel caso in cui venga a mancare il numero minimo dei componenti del Comitato, alla loro sostituzione provvede la direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti. Le modalità di svolgimento dell’attività del Comitato sono stabilite con proprio regolamento.

Art. 24 - COMPITI DEL COMITATO DEI GARANTI
Il comitato vigila sul funzionamento degli organi , sulla congruità delle attività associative e dei comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente statuto. Il comitato dei garanti può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Ad esso la direzione può richiedere pareri e formulare quesiti. Al comitato dei garanti è inoltre demandata l’interpretazione del presente statuto e dei regolamenti in caso di controversie o dubbi.

ART. 25 – COMITATI PROVINCIALI
La direzione per una più efficace presenza sul territorio istituirà dei comitati provinciali eletti dalle cooperative. Tali Comitati hanno compiti di rappresentanza, coordinamento, gestione e di promozione delle politiche di Legacoop. I Comitati provinciali Legacoop (in breve C.P.L.) eleggeranno un coordinatore. La Direzione approverà apposito regolamento nel quale verranno definiti compiti mandati e struttura organizzativa..

Art. 26 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI
E’ costituita l’assemblea generale dei delegati i cui componenti durano in carica nel periodo tra l’uno e l’altro congresso della Legacoop. L’assemblea dei delegati viene convocata dalla Direzione con cadenza annuale , e potrà comunque essere convocata in via straordinaria All’assemblea compete il compito di rimodulare i piani di lavoro, pronunciandosi sui problemi di indirizzo e di attività di Legacoop , nonché su tutte le questioni che la direzione vorrà sottoporle.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 27 - REGOLAMENTO GENERALE
Il presente Statuto, per la sua applicazione, può essere integrato da regolamenti la cui approvazione spetta alla Direzione.

ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Legacoop Regionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione. Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione a norma dell’art. 11 Legge 59 del 1992, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 29 - INTEGRAZIONI STATUTARIE
La Direzione della Legacoop Regionale ha facoltà di apportare al presente Statuto eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di leggi inerenti la cooperazione e la mutualità. La Direzione apporterà inoltre gli adeguamenti utili e necessari per rendere le norme statutarie aderenti agli Statuti che verranno approvati dai Congressi della L.N.C.M., nonché ai regolamenti e relativi codici deliberati nazionalmente. Tutte le modifiche e le integrazioni, verranno ratificate dalla prima assemblea utile dei delegati.

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